Page 21 - Regola di San Benedetto
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Capitolo XXII - Il dormitorio dei monaci

                      Ciascun monaco dorma in un letto proprio    e ne riceva la fornitura conforme
                   1.
                                                                     2.
                  alle consuetudini monastiche e secondo quanto disporrà l’abate.    Se è possibile
                                                                                          3.
                  dormano tutti nello stesso locale, ma se il numero rilevante non lo permette, ripo-
                  sino a dieci o venti per ambiente insieme con gli anziani incaricati della sorveglian-
                      4.
                                                                                                    5.
                  za.    Nel dormitorio rimanga sempre accesa una lampada fino al mattino.    Dor-
                  mano vestiti, con ai fianchi semplici cinture o corde, senza portare coltelli appesi al
                  lato  mentre  riposano,  per  non  ferirsi  nel  sonno.      Così  i  monaci  siano  sempre
                                                                         6.
                  pronti e, appena dato il segnale, alzandosi senza indugio si affrettino a prevenirsi
                  vicendevolmente per l’Ufficio divino, ma sempre con la massima gravità e mode-
                  stia.    I più giovani non abbiano i letti vicini, ma alternati con quelli dei più anzia-
                        7.
                  ni.    Quando poi si alzano per l’Ufficio divino, si esortino garbatamente a vicenda
                      8.
                  per prevenire le scuse degli assonnati.


                  Capitolo XXIII - La scomunica per le colpe


                      Se qualche fratello si dimostrerà ribelle o disobbediente o superbo o mormora-
                   1.
                  tore, o assumerà un atteggiamento di ostilità e di disprezzo nei confronti di qual-
                  che punto della santa Regola o degli ordini dei superiori,    questi lo rimproverino
                                                                                2.
                  una prima e una seconda volta in segreto, secondo il precetto del Signore.    Se non
                                                                                                 3.
                  si migliorerà, venga ripreso pubblicamente di fronte a tutti.    Ma nel caso che an-
                                                                                   4.
                  che  questo  provvedimento  si  dimostri  inefficace,  sia  scomunicato,  purché  sia  in
                  grado di valutare la portata di una tale punizione.    Se invece difetta di una suffi-
                                                                         5.
                  ciente sensibilità, sia sottoposto al castigo corporale.


                  Capitolo XXIV - La misura della scomunica


                      La scomunica e, in genere, la punizione disciplinare dev’essere proporzionata
                   1.
                  alla gravità della colpa    e ciò è di competenza dell’abate.    Però il monaco che
                                                                                    3.
                                            2.
                  avrà commesso mancanze meno gravi sia escluso dalla mensa comune.    Il tratta-
                                                                                                4.
                  mento inflitto a chi viene escluso dalla mensa è il seguente: in coro non intoni sal-
                  mo, né antifona, né reciti lezioni fino a quando non avrà riparato alle sue mancan-
                  ze;    mangi da solo dopo la comunità,    sicché se, per esempio, i monaci pranzano
                                                            6.
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                  all’ora di Sesta, egli mangi a Nona; se pranzano a Nona, egli a Vespro,    fino a
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                  quando avrà ottenuto il perdono con una conveniente riparazione.
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