Page 53 - Rationale Divinorum Officiorum
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fumi sui piedi di Cristo, se affermasse anche che i vasi preziosi e gli altri
                  ornamenti potrebbero essere venduti e il loro ricavato donato ai poveri;
                  noi infatti agiamo così non tanto perché dei vili ornamenti piacciano me-
                  no a Dio rispetto agli ornamenti d’oro, ma perché gli uomini offrono vo-
                  lentieri a Dio ciò che essi amano di più, e con la loro adorazione vincono
                  la loro avarizia. Inoltre queste cose rappresentano i compiti mortali e la
                  pietà che noi dobbiamo a Dio, e la gloria futura che ci attende nell’altra
                  vita.  Ecco  perché  nell’antica  legge,  il  Signore  comandò  di  fare  il  sopra-
                  omerale del prete d’oro, giacintino, porpora e di un bello scarlatto, di un
                  lino molto fine ritorto e di altre stoffe preziose, per mostrare di quanta
                  grande diversità di virtù il sacerdote deva brillare; Dio ordinò inoltre che
                  l’altare,  il  propiziatorio,  il  candelabro  e  gli  altri  vasi  e  ornamenti
                  dell’altare fossero fatti di oro e di argento. Si legge nell’Esodo, nei capitoli
                  25, 30 e 38, che Dio ordinò anche di fare il tabernacolo, con differenti stof-
                  fe preziose, come si è già detto nel capitolo della Chiesa.  E il pontefice
                  della legge si serviva di diversi altri ornamenti e abiti magnifici.

                  XLVII. DEL RIFIUTO DEL PROFANO

                  Il Concilio di Orléans ha proibito che i divini misteri siano impiegati co-
                  me ornamento nei matrimoni, affinché non vengano profanati dal contat-
                  to  con  la  mediocrità  e  la  pompa  impura  del  secolo,  cosa  che  fa  capire
                  chiaramente che non si deve fare una pianeta con l’abito di chiunque, o
                  tagliare questo stesso vestito per farne qualche altro ornamento destinato
                  alla celebrazione dei sacri misteri.

                  XLVIII. DEGLI ABITI RISERVATI AL CULTO

                  Il Papa Etienne stabilì che nessuno si servisse degli abiti della Chiesa per
                  usi estranei al culto divino, e che essi fossero toccati solo da uomini santi,
                  per paura che la vendetta che colpì Baltassar, re di Babilonia, non cadesse
                  nuovamente sui trasgressori di questi ordini.

                  XLIX.  LE  STOFFE  RITUALI  NON  DEVONO  STARE  A  CONTATTO
                  CON I MORTI

                  Papa Clemente ha così stabilito che i morti non saranno né seppelliti né
                  avvolti,  né  coperti  loro  o  la  loro  bara  con  il  pallio  (palla),  ossia  i  panni

                  dell’altare, né con la nappa o tovagliolo che copre il calice, né con quella
                  con cui il sacerdote asciuga le proprie mani dopo la consacrazione.
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