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Capitolo quinto

                                       Del cimitero e degli altri luoghi santi
                                              consacrati dalla religione



                  Parliamo ora del cimitero e degli altri luoghi santi e consacrati dalla reli-
                  gione. Fra i luoghi venerabili, alcuni sono consacrati ai bisogni dell’uomo,
                  altri sono dedicati alla preghiera.

                  I. LUOGHI PROFANI

                  I luoghi consacrati ai bisogni dell’uomo  sono la casa  per ricevere  gli  e-
                  stranei (zenodochium), l’ospedale (zenostorium), che ha la medesima desti-
                  nazione,  la  farmacia  (vasochonium),  l’ospizio  per  gli  anziani  (ierontocho-
                  nium), la dimora degli orfanelli (orphanatrophium), e quella per i soldati fe-
                  riti (belphotrophium). I santi Padri e i principi religiosi hanno stabilito dei
                  luoghi di questo genere nei quali i poveri, gli stranieri, i pellegrini, gli an-
                  ziani, gli orfani e i lattanti, gli eremiti, gli infermi, i malati e i feriti siano
                  ricevuti e assistiti. Sottolineiamo che la parola greca geron si traduce in la-
                  tino senex, anziano. Fra i luoghi destinati alla preghiera, taluni sono sacri,
                  altri sono santi ed altri ancora sono infine consacrati dalla religione.

                  II. LUOGHI SACRI

                  I luoghi sacri (sacra) sono quelli che vengono dedicati attraverso cerimo-
                  nie  appropriate  dalle  mani  del  pontefice,  e  che  sono  stati  santificati  da
                  Dio;  essi  vengono  chiamati  con  nomi  differenti,  come  è  stato  già  detto
                  prima nel capitolo riguardante la Chiesa. Vengono chiamati santi (sancta)
                  i luoghi franchi e i privilegi assegnati ai servitori e ai ministri della Chie-
                  sa: è interdetto a chiunque, con minaccia di punizione certa, di osare vio-
                  larli o di attentare  al loro diritto e privilegio speciale; vi si annoverano
                  l’atrio delle chiese e, in alcuni luoghi, i chiostri che sono nelle case dei ca-
                  nonici e  dei regolari  (canonicorum), nei quali ogni sicurezza  è  accordata
                  agli  uomini  colpevoli  di  qualche  crimine,  qualsiasi  esso  sia;  essi  infatti,
                  fuggendo dagli inseguimenti della giustizia, vi si rifugiano, e questo ac-
                  cade in virtù degli ordini del re.


                  III. LUOGHI DI SEPOLTURA
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