Page 5 - La Regola
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Correzione fraterna.
                  4. 7. E se avvertirete in qualcuno di voi questa petulanza degli occhi di cui vi parlo, ammonitelo subito,
                  affinché il male non progredisca ma sia stroncato fin dall’inizio.
                  4.  8.  Se  poi,  anche  dopo  l’ammonizione,  lo  vedrete  ripetere  la  stessa  mancanza  in  quel  giorno  o  in
                  qualsiasi altro, chiunque se ne accorga lo riveli come se si trattasse di un ferito da risanare. Prima però lo
                  indichi ad un secondo o a un terzo, dalla cui testimonianza potrà essere convinto e quindi, con adeguata
                  severità, indotto ad emendarsi. Non giudicatevi malevoli quando segnalate un caso del genere; al contrario
                  non  sareste  affatto  più  benevoli  se  tacendo  permetteste  che  i  vostri  fratelli  perissero,  mentre  potreste
                  salvarli parlando. Se infatti tuo fratello avesse una ferita e volesse nasconderla per paura della cura, non
                  saresti  crudele  a  tacerlo  e  pietoso  a  palesarlo?  Quanto  più  dunque  devi  denunziarlo  perché  non
                  imputridisca più rovinosamente nel cuore?

                  4. 9. Tuttavia, qualora dopo l’ammonizione abbia trascurato di correggersi, prima di indicarlo agli altri
                  che  dovrebbero  convincerlo  se  nega,  si  deve  parlarne  preventivamente  al  superiore:  si  potrebbe  forse
                  evitare così, con un rimprovero più segreto, che lo sappiano altri. Se negherà, allora al preteso innocente
                  si opporranno gli altri testimoni: alla presenza di tutti dovrà essere incolpato non più da uno solo ma da
                  due o tre persone  e, convinto, sostenere, a giudizio del superiore o anche del presbitero competenti, la
                  punizione riparatrice. Se ricuserà di subirla, anche se non se ne andrà via spontaneamente, sia espulso
                  dalla vostra comunità. Neppure questo è atto di crudeltà ma di pietà, per evitare che rovini molti altri col
                  suo contagio pestifero.
                  4. 10. Quanto ho detto sull’immodestia degli occhi, si osservi con diligenza e fedeltà anche nello scoprire,
                  proibire, giudicare, convincere e punire le altre colpe, usando amore per le persone e odio per i vizi.

                  4.  11.  Chiunque  poi  fosse  andato  tanto  oltre  nel  male  da  ricevere  di  nascosto  da  una  donna  lettere  o
                  qualsiasi dono anche piccolo, se lo confesserà spontaneamente gli si perdoni pregando per lui; se invece
                  sarà colto sul fatto e convinto, lo si punisca molto severamente, a giudizio del presbitero o del superiore.
                  Oggetti d’uso quotidiano e loro distribuzione.

                  5. 1. Conservate i vostri abiti in un luogo unico, sotto uno o due custodi o quanti basteranno a ravviarli per
                  preservarli dalle tarme; e, come siete nutriti da un sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba. Se
                  possibile,  non  curatevi  di  quali  indumenti  vi  vengano  dati  secondo  le  esigenze  della  stagione,  se  cioè
                  riprendete quello smesso in passato o uno diverso già indossato da un altro; purché non si neghi a nessuno
                  l’occorrente. Se invece da ciò sorgono tra voi discussioni e mormorazioni, se cioè qualcuno si lamenta di
                  aver ricevuto una veste peggiore della precedente e della sconvenienza per lui di vestire come si vestiva
                  un altro suo confratello, ricavatene voi stessi una prova di quanto vi manchi del santo abito interiore del
                  cuore, dato che litigate per gli abiti del corpo. Comunque, qualora questa vostra debolezza venga tollerata
                  e vi si consenta di riprendere quello che avevate deposto, lasciate nel guardaroba comune e sotto comuni
                  custodi quello che deponete.
                  5. 2. Allo stesso modo nessuno mai lavori per se stesso ma tutti i vostri lavori tendano al bene comune e
                  con maggiore impegno e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse per sé. Infatti la carità di cui è
                  scritto che non cerca il proprio tornaconto, va intesa nel senso che antepone le cose comuni alle proprie,
                  non le proprie alle comuni. Per cui vi accorgerete di aver tanto più progredito nella perfezione quanto più
                  avrete curato il bene comune anteponendolo al vostro. E così su tutte le cose di cui si serve la passeggera
                  necessità, si eleverà l’unica che permane: la carità.

                  5. 3. Ne consegue pure che, se qualcuno porterà ai propri figli o ad altri congiunti stabiliti in monastero un
                  oggetto,  come  un  capo  di  vestiario  o  qualunque  altra  cosa,  non  venga  ricevuto  di  nascosto,  anche  se
                  ritenuto necessario; sia invece messo a disposizione del superiore perché, posto fra le cose comuni, venga
                  distribuito a chi ne avrà bisogno.

                  Cura del corpo e delle vesti, e altre necessità.

                  5. 4. I vostri indumenti siano lavati secondo le disposizioni del superiore da voi o dai lavandai: eviterete
                  così che un eccessivo desiderio di vesti troppo pulite contagi l’anima di macchie interiori.






                  Agostino – Regola                                                            pag. 3 di 5
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