Page 5 - La Regola
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Correzione fraterna.
4. 7. E se avvertirete in qualcuno di voi questa petulanza degli occhi di cui vi parlo, ammonitelo subito,
affinché il male non progredisca ma sia stroncato fin dall’inizio.
4. 8. Se poi, anche dopo l’ammonizione, lo vedrete ripetere la stessa mancanza in quel giorno o in
qualsiasi altro, chiunque se ne accorga lo riveli come se si trattasse di un ferito da risanare. Prima però lo
indichi ad un secondo o a un terzo, dalla cui testimonianza potrà essere convinto e quindi, con adeguata
severità, indotto ad emendarsi. Non giudicatevi malevoli quando segnalate un caso del genere; al contrario
non sareste affatto più benevoli se tacendo permetteste che i vostri fratelli perissero, mentre potreste
salvarli parlando. Se infatti tuo fratello avesse una ferita e volesse nasconderla per paura della cura, non
saresti crudele a tacerlo e pietoso a palesarlo? Quanto più dunque devi denunziarlo perché non
imputridisca più rovinosamente nel cuore?
4. 9. Tuttavia, qualora dopo l’ammonizione abbia trascurato di correggersi, prima di indicarlo agli altri
che dovrebbero convincerlo se nega, si deve parlarne preventivamente al superiore: si potrebbe forse
evitare così, con un rimprovero più segreto, che lo sappiano altri. Se negherà, allora al preteso innocente
si opporranno gli altri testimoni: alla presenza di tutti dovrà essere incolpato non più da uno solo ma da
due o tre persone e, convinto, sostenere, a giudizio del superiore o anche del presbitero competenti, la
punizione riparatrice. Se ricuserà di subirla, anche se non se ne andrà via spontaneamente, sia espulso
dalla vostra comunità. Neppure questo è atto di crudeltà ma di pietà, per evitare che rovini molti altri col
suo contagio pestifero.
4. 10. Quanto ho detto sull’immodestia degli occhi, si osservi con diligenza e fedeltà anche nello scoprire,
proibire, giudicare, convincere e punire le altre colpe, usando amore per le persone e odio per i vizi.
4. 11. Chiunque poi fosse andato tanto oltre nel male da ricevere di nascosto da una donna lettere o
qualsiasi dono anche piccolo, se lo confesserà spontaneamente gli si perdoni pregando per lui; se invece
sarà colto sul fatto e convinto, lo si punisca molto severamente, a giudizio del presbitero o del superiore.
Oggetti d’uso quotidiano e loro distribuzione.
5. 1. Conservate i vostri abiti in un luogo unico, sotto uno o due custodi o quanti basteranno a ravviarli per
preservarli dalle tarme; e, come siete nutriti da un sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba. Se
possibile, non curatevi di quali indumenti vi vengano dati secondo le esigenze della stagione, se cioè
riprendete quello smesso in passato o uno diverso già indossato da un altro; purché non si neghi a nessuno
l’occorrente. Se invece da ciò sorgono tra voi discussioni e mormorazioni, se cioè qualcuno si lamenta di
aver ricevuto una veste peggiore della precedente e della sconvenienza per lui di vestire come si vestiva
un altro suo confratello, ricavatene voi stessi una prova di quanto vi manchi del santo abito interiore del
cuore, dato che litigate per gli abiti del corpo. Comunque, qualora questa vostra debolezza venga tollerata
e vi si consenta di riprendere quello che avevate deposto, lasciate nel guardaroba comune e sotto comuni
custodi quello che deponete.
5. 2. Allo stesso modo nessuno mai lavori per se stesso ma tutti i vostri lavori tendano al bene comune e
con maggiore impegno e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse per sé. Infatti la carità di cui è
scritto che non cerca il proprio tornaconto, va intesa nel senso che antepone le cose comuni alle proprie,
non le proprie alle comuni. Per cui vi accorgerete di aver tanto più progredito nella perfezione quanto più
avrete curato il bene comune anteponendolo al vostro. E così su tutte le cose di cui si serve la passeggera
necessità, si eleverà l’unica che permane: la carità.
5. 3. Ne consegue pure che, se qualcuno porterà ai propri figli o ad altri congiunti stabiliti in monastero un
oggetto, come un capo di vestiario o qualunque altra cosa, non venga ricevuto di nascosto, anche se
ritenuto necessario; sia invece messo a disposizione del superiore perché, posto fra le cose comuni, venga
distribuito a chi ne avrà bisogno.
Cura del corpo e delle vesti, e altre necessità.
5. 4. I vostri indumenti siano lavati secondo le disposizioni del superiore da voi o dai lavandai: eviterete
così che un eccessivo desiderio di vesti troppo pulite contagi l’anima di macchie interiori.
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